Cambiare fornitore cloud: cosa cambia dal 12 gennaio 2027
Dal 12 gennaio 2027 il Data Act vieta i costi per cambiare fornitore cloud: cosa cambia per una PMI italiana e cosa la legge non ti restituisce.
Dal 12 gennaio 2027 cambiare fornitore cloud non potrà più costarti un euro di penale: lo impone il Data Act europeo, e mancano 99 giorni. È una buona notizia a metà. La legge ti restituisce il diritto di uscire, non la capacità di andare da qualche parte: quella dipende da chi possiede i tuoi dati e i tuoi processi, e su quel punto il Data Act è molto più cauto di quanto i titoli facciano pensare.
In breve
- Il Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act) è in vigore dall'11 gennaio 2024 e applicabile, nella maggior parte delle disposizioni, dal 12 settembre 2025.
- Dal 12 gennaio 2027 l'articolo 29 vieta ai fornitori di servizi di elaborazione dati qualsiasi costo di switching per cambiare fornitore cloud, anche sui contratti già in corso. Fino all'11 gennaio 2027 sono ammessi solo costi ridotti, non superiori alle spese direttamente collegate a quella migrazione. Da oggi, 5 ottobre 2026, mancano 99 giorni: 14 settimane.
- L'articolo 25 fissa i tempi: preavviso massimo di due mesi, periodo transitorio di massimo 30 giorni di calendario (prorogabile una volta su richiesta del cliente) e almeno 30 giorni successivi per recuperare i dati.
- La differenza che quasi nessuno racconta: l'articolo 30 impone l'equivalenza funzionale solo ai servizi di infrastruttura (IaaS). Per SaaS e PaaS — gestionale, CRM, e-commerce in abbonamento — l'obbligo è più debole: aprire gratuitamente le interfacce, non garantire che altrove funzioni allo stesso modo.
- L'articolo 31 prevede una deroga per i servizi costruiti su misura sulle esigenze di un singolo cliente e non offerti su larga scala commerciale.
- Elaborazioni I-Com su dati Eurostat (30 gennaio 2026): nel 2025 il 76% delle imprese italiane usa cloud a pagamento contro il 53% della media UE; fra le imprese da 10 a 49 addetti il 74% contro il 49% europeo. L'Italia è seconda in Europa, dietro alla Finlandia (79%).
- Istat, Imprese e ICT (15 dicembre 2025): usa intelligenza artificiale il 15,7% delle PMI contro il 53,1% delle grandi imprese. Molto cloud, poca AI: è il divario che si spiega guardando chi controlla i dati.
Cambiare fornitore cloud dal 12 gennaio 2027: cosa dice il Data Act
Il Data Act è il regolamento europeo su accesso e uso dei dati generati da prodotti connessi e servizi digitali. Il suo capo VI serve a rendere possibile il passaggio fra fornitori di servizi di elaborazione dati, o il rientro su infrastruttura propria. Le disposizioni da conoscere sono quattro, più la deroga dell'articolo 31 per i servizi costruiti su misura.
Articolo 23 — rimozione degli ostacoli. Il fornitore deve eliminare gli ostacoli precommerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono al cliente di chiudere il contratto, passare altrove o su infrastruttura propria, portare via dati e asset digitali esportabili e scorporare i servizi acquistati a pacchetto.
Articolo 25 — i tempi, scritti nel contratto. Il preavviso per avviare il passaggio non può superare i due mesi. Il periodo transitorio in cui il fornitore deve assistere la migrazione è di massimo 30 giorni di calendario, prorogabile una volta su richiesta del cliente. Dopo la chiusura, il cliente ha almeno 30 giorni per recuperare i propri dati. Sono termini che devono stare per iscritto nel contratto.
Articolo 29 — la scadenza. Fra l'11 gennaio 2024 e il 12 gennaio 2027 sono ammessi soltanto costi di switching ridotti, non superiori alle spese direttamente sostenute per quella migrazione. Dal 12 gennaio 2027 non è più ammesso alcun costo, anche sui contratti in essere.
Articolo 30 — il punto che cambia tutto. Qui il legislatore distingue. Ai fornitori di infrastruttura (IaaS: macchine virtuali, storage, rete) chiede misure ragionevoli per garantire l'equivalenza funzionale: che nel nuovo ambiente il cliente ottenga risultati sostanzialmente comparabili. A PaaS e SaaS chiede invece di rendere disponibili gratuitamente interfacce aperte per portabilità e compatibilità. Due pesi diversi, e il secondo è molto più leggero.
Dal 12 gennaio 2027 nessuno potrà più farti pagare l'uscita dal gestionale in abbonamento. Nessuno è però obbligato a garantirti che il gestionale successivo faccia le stesse cose. Il prezzo del divorzio scende a zero; il costo del trasloco resta tutto tuo.
Il paradosso italiano: primi in Europa nel cloud, fermi sull'AI
La scadenza arriva in un Paese che ha adottato il cloud più di quasi tutti gli altri. Secondo le elaborazioni dell'Istituto per la Competitività (I-Com) su dati Eurostat, pubblicate il 30 gennaio 2026, nel 2025 il 76% delle imprese italiane acquista servizi di cloud computing a pagamento, contro una media europea del 53%. Il dato non è trascinato dalle grandi aziende: fra le piccole imprese da 10 a 49 addetti siamo al 74% contro il 49% della media UE, e l'Italia è seconda in Europa dietro alla sola Finlandia (79%). L'Istat, nel report Imprese e ICT del 15 dicembre 2025, misura la stessa realtà con una definizione più stretta — cloud di livello intermedio o avanzato — e indica il 68,1%.
Dallo stesso report Istat arriva il seguito: l'uso dell'intelligenza artificiale nelle imprese con almeno 10 addetti è passato dall'8,2% del 2024 al 16,4% del 2025, raddoppiato in un anno e molto diseguale — 53,1% nelle grandi imprese, 15,7% nelle PMI.
I due dati, letti insieme, dicono una cosa precisa: le PMI italiane sono fra le più «cloudificate» d'Europa e fra le meno capaci di costruirci sopra qualcosa. Non è una contraddizione, è una conseguenza: affittare un servizio si decide in un pomeriggio, costruire automazioni e agenti sopra i propri dati richiede accesso a quei dati e al loro modello. Dal 12 gennaio 2027 queste aziende potranno cambiare fornitore cloud senza penali; resta da capire verso cosa.
Cosa la legge ti restituisce e cosa no: tre scenari a confronto
Il modo più onesto di leggere la scadenza è chiedersi, scenario per scenario, cosa cambia davvero quando potrai cambiare fornitore cloud senza penali. Cinque voci: costo di uscita, formato dei dati, garanzia che altrove funzioni, tempo di migrazione, cosa resta in azienda.
- Gestionale SaaS standard in abbonamento. Costo di uscita: zero dal 12 gennaio 2027, per legge. Formato dei dati: esportabile, ma nel modello del fornitore. Garanzia che altrove funzioni: nessuna equivalenza funzionale, per PaaS e SaaS l'articolo 30 chiede solo interfacce aperte. Tempo di migrazione: mesi, perché la parte lunga non è spostare i dati ma riprodurre le personalizzazioni e riaddestrare le persone. Cosa resta: un export, non un sistema.
- SaaS verticale di settore molto personalizzato. Costo di uscita: zero dal 12 gennaio 2027, salvo deroga dell'articolo 31. Formato dei dati: il più ostico dei tre, perché la personalizzazione vive nella configurazione del fornitore e non è un dato esportabile. Garanzia che altrove funzioni: nessuna, e spesso non esiste un «altrove» equivalente. Tempo di migrazione: il più lungo. Cosa resta: i dati storici, non il processo.
- Gestionale di proprietà, su infrastruttura tua o cloud di tua scelta. Costo di uscita: non applicabile, non devi uscire da nessuna parte. Formato dei dati: il tuo, documentato e interrogabile. Garanzia che altrove funzioni: la decidi tu, perché l'hosting è sostituibile e il software no. Tempo di migrazione: si migra l'infrastruttura, non l'applicativo. Cosa resta: tutto, codice, modello dati e processi. In cambio l'investimento iniziale è più alto e la manutenzione resta una responsabilità aziendale.
Nessuno dei tre è giusto in assoluto, e un software su misura che nessuno mantiene è peggio di un SaaS aggiornato: il punto non è il modello di acquisto, è sapere cosa si sta comprando — un servizio o una fondazione. Sul confronto economico fra le due strade abbiamo scritto una guida dedicata a cosa cambia fra un gestionale su misura e uno standard.
Due esempi concreti: manifatturiero e distribuzione
Azienda manifatturiera da 35 dipendenti, software di reparto in abbonamento
Produzione a commessa, un servizio in abbonamento che raccoglie avanzamenti e tempi macchina, il gestionale amministrativo da un altro fornitore. Il dato di avanzamento esiste, ma vive nel servizio del fornitore e arriva in azienda come report. Dal 12 gennaio 2027 quell'azienda potrà cambiare fornitore cloud senza penali, e troverà il problema vero: il costo per commessa non sta nel software di reparto, è un calcolo che incrocia tempi macchina, ore uomo, materiali e acquisti. Tre ingredienti su quattro stanno altrove, e il diritto di uscita gratuita non li mette insieme.
Distributore con 4.000 referenze e due canali di vendita
Qui il punto di attrito è la giacenza, come abbiamo raccontato parlando di magazzino unico fra negozio ed e-commerce. Se la disponibilità di un articolo è calcolata dalla piattaforma in abbonamento, l'azienda non possiede la regola con cui quel numero si forma: possiede il numero. Portare via i dati significa portare via le fotografie, non la macchina fotografica.
Cosa fare nelle 14 settimane prima del 12 gennaio 2027
Quattordici settimane non bastano a rifare un sistema informativo, e chi promette il contrario sta vendendo un rischio. Bastano però ad arrivare alla scadenza sapendo cosa comporterebbe cambiare fornitore cloud, invece di scoprirlo quando serve. In ordine di priorità.
- Inventario dei servizi in abbonamento: quali sono, quanto costano all'anno, quali dati contengono, chi sa usarli. È un'ora di lavoro e quasi nessuna PMI ce l'ha scritto.
- Rileggi i contratti cercando tre cose: preavviso per uscire, costi per l'estrazione dei dati, durata residua. Se il preavviso supera i due mesi o sono previste penali d'uscita, dal 12 gennaio 2027 quelle clausole non sono più applicabili: oggi lo sono ancora.
- Chiedi per iscritto a ogni fornitore l'export completo dei tuoi dati, in formato leggibile e con la descrizione del modello. Non per migrare: per vedere cosa ti restituirebbe se lo facessi. Contenuto e tempi della risposta sono l'informazione più utile di queste settimane.
- Verifica se i servizi a pacchetto si possono scorporare: l'articolo 23 lo richiede, e serve a capire se paghi moduli che non usi.
- Stabilisci quale sistema è la fonte di verità per anagrafiche, giacenze e commesse. È una decisione organizzativa, si prende in una riunione e determina quanto sarà doloroso ogni cambio futuro.
- Non firmare rinnovi pluriennali in questi tre mesi senza aver verificato preavviso, costi di uscita e formato dei dati: un rinnovo firmato a novembre con clausole vecchie te lo porti dietro per anni.
Lo stesso ragionamento, applicato all'intelligenza artificiale, è in cosa comporta portare davvero l'AI dentro una PMI; in cantiere vale identico, come per il badge digitale e la rilevazione presenze.
Domande frequenti
Dal 12 gennaio 2027 posso cambiare fornitore cloud gratuitamente?
Dal 12 gennaio 2027 il fornitore non può applicarti alcun costo di switching per il passaggio a un altro fornitore o verso un'infrastruttura propria: lo stabilisce l'articolo 29 del Data Act, anche per i contratti già in corso. Questo non significa che la migrazione sia gratuita in senso assoluto: i costi interni di progetto, riconfigurazione e formazione restano a carico dell'azienda e sono di norma la voce più pesante.
Quanto preavviso può chiedermi il mio fornitore?
L'articolo 25 del Data Act fissa un preavviso massimo di due mesi per avviare il passaggio. A questo segue un periodo transitorio obbligatorio di massimo 30 giorni di calendario, durante il quale il fornitore deve assistere la migrazione, prorogabile una volta su richiesta del cliente. Dopo la chiusura del contratto il cliente ha almeno 30 giorni di calendario per recuperare i propri dati.
Il Data Act vale anche per il mio gestionale in abbonamento?
Sì. Le norme sul passaggio fra fornitori riguardano i servizi di elaborazione dati nel loro insieme, quindi IaaS, PaaS e SaaS: un gestionale, un CRM o una piattaforma e-commerce in abbonamento vi rientrano, e per tutti vale il diritto di cambiare fornitore cloud senza costi dal 12 gennaio 2027. Gli obblighi tecnici però non sono identici: l'equivalenza funzionale è richiesta ai fornitori di infrastruttura, mentre a PaaS e SaaS è richiesto di rendere disponibili gratuitamente interfacce aperte per la portabilità.
Cosa significa «equivalenza funzionale» e perché non vale per il SaaS?
Equivalenza funzionale significa che, dopo il passaggio, il cliente deve poter ottenere nel nuovo ambiente un livello minimo di funzionalità e risultati sostanzialmente comparabili per le funzioni condivise fra i due servizi. L'articolo 30 del Data Act la richiede ai fornitori di infrastruttura, dove le componenti sono standardizzate. Per PaaS e SaaS il legislatore ha scelto un obbligo diverso, l'apertura gratuita delle interfacce, perché due applicativi non svolgono mai le stesse funzioni nello stesso modo.
Un software sviluppato su misura rientra negli obblighi del Data Act?
L'articolo 31 del Data Act prevede una deroga per i servizi le cui caratteristiche principali sono costruite su misura sulle esigenze di un singolo cliente e non offerti su larga scala commerciale: restano fuori da parte degli obblighi del capo VI, compresa la disciplina dei costi di passaggio, con valutazione caso per caso. Il punto pratico è però un altro: chi possiede il proprio software non ha bisogno di una norma che gli garantisca l'uscita, perché non è dentro.
Conviene aspettare il 12 gennaio 2027 per cambiare fornitore cloud?
Aspettare ha senso solo se il contratto in corso prevede costi di uscita significativi e scade comunque dopo quella data. Altrimenti i tre mesi che restano servono meglio a prepararsi: inventario dei servizi, lettura dei contratti, richiesta a ogni fornitore dell'export completo dei dati. Arrivare alla scadenza con il diritto di uscire e senza sapere cosa si porta via non cambia la situazione di un'azienda.
Chi controlla il rispetto del Data Act in Italia e quali sono le sanzioni?
Il regolamento prevede che ogni Stato membro designi una o più autorità competenti e stabilisca un regime sanzionatorio. Alla data di questo articolo, sulle fonti pubbliche raggiungibili consultate, non risulta confermabile lo stato della designazione dell'autorità italiana né il dettaglio del quadro sanzionatorio nazionale: preferiamo dirlo apertamente piuttosto che riportare un dato non verificato. Per un'azienda, in ogni caso, le norme sul passaggio fra fornitori sono direttamente applicabili nel rapporto contrattuale.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act), articoli 23, 25, 29, 30 e 31, testo su EUR-Lex. Nota di trasparenza: in redazione il testo ufficiale su EUR-Lex non è risultato consultabile direttamente; date e contenuti sono verificati sulle quattro analisi indipendenti qui sotto, che ne citano il testo.
- Penningtons Manches Cooper — A guide to the EU Data Act and switching rights: preavviso, transitorio, divieto dei costi dal 12 gennaio 2027, deroga su misura.
- CIVAC — Articoli 25 e 29 del Data Act nei contratti SaaS: testo degli articoli 25, comma 2, lettere a) e d), e 29, commi 1-3.
- Lindahl — New requirements for cloud portability in the EU Data Act: equivalenza funzionale IaaS, interfacce aperte PaaS e SaaS, articolo 31.
- EY Law — New provisions for cloud switching under the Data Act: costi ridotti fino al 12 gennaio 2027, divieto successivo.
- Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano — Data Act: cos'è e come funziona.
- Istat — Imprese e ICT, anno 2025 (15 dicembre 2025): 68,1% cloud intermedio o avanzato; AI dall'8,2% al 16,4%; 53,1% grandi, 15,7% PMI.
- I-Com — L'Italia corre sul cloud computing (30 gennaio 2026, su dati Eurostat): 76% Italia contro 53% UE; 74% contro 49% fra 10 e 49 addetti; Finlandia 79%.
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